mercoledì 29 giugno 2011

L’obbligo di fedeltà e la separazione


Molti clienti mi chiedono se sia ancora rilevante la violazione dell’obbligo di fedeltà in sede di separazione personale dei coniugi.
La violazione dell’obbligo di fedeltà è causa di addebito della separazione e quindi comporterebbe l’obbligo del mantenimento.
Tuttavia la Cassazione nella sentenza del 7.12.2007, ha evidenziato che la pronuncia di addebito non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri posti dall’art. 143 cod. civ., come quello di fedeltà, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione sia intervenuta in una situazione di crisi già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza. Qualora così fosse dovrebbe necessariamente considerarsi interrotto, o meglio mai sorto, quel nesso causale tra evento e crisi necessario per la pronuncia di addebito.
A tal fine, quindi, l’autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una valutazione complessiva della situazione, proprio per poter giudicare se il comportamento riprovevole del coniuge sia o meno l’effetto di una frattura già verificatasi.
Certo non può trascurarsi che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenti una violazione particolarmente grave dei doveri familiari: e, infatti, essa deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, ma ciò non può comunque minare l’operatività del principio sopra esposto.
La necessità di effettuare una valutazione complessiva dei comportamenti dei coniugi costituisce attuazione della stessa filosofia che permea l’istituto della separazione e che, com’è stato rilevato, farebbe acquistare un significato più preciso all’inciso di cui al comma 2° dell’art. 151 cod. civ. "ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto" il quale altrimenti resterebbe "misteriosa considerazione" .
Ciò, quindi, implica che non sia addebitabile la separazione quando la violazione del dovere di fedeltà, pur se avvenuta in costanza di matrimonio o comunque prima della domanda di separazione, si sia verificata in un contesto familiare in cui risulti già cessata da tempo la comunione di intenti e di affetti. In tali casi, infatti, il giudice potrà ritenerla ininfluente ai fini dell’addebito se accerta in modo rigoroso e puntuale il carattere meramente formale della convivenza dovuta ad una frattura irrimediabilmente già in corso.
Nel caso, infatti, in cui la convivenza tra i coniugi assuma un carattere puramente formale, il rapporto coniugale si presenta a tal punto logoro e svilito nei suoi contenuti affettivi da essere caratterizzato dal venir meno dell’affectio coniugalis, con la conseguenza che l’infedeltà non potrà essere considerata causa dell’intollerabilità della convivenza e, quindi, fondamento della dichiarazione di addebito.
È chiaro, però, che il carattere solo formale della convivenza non potrà assumere il valore di una mera petizione di principio, dovendo, invece, essere effettivamente provato dalle parti in sede di giudizio di merito.
Alias è molto difficile da provare e i Giudici sono giustamente poco interessati a questioni di “corna”, mentre tendono più a privilegiare l’aspetto genitoriale.
Qualche psicologo dice che se c’è un coniuge infedele l’altro è castrante …
E quindi …siccome prevenire è meglio che curare, coccolate e amate i Vostri mariti e le Vostre mogli e se, come può capitare nella vita, qualcosa finisce fatelo finire con rispetto per il Vostro passato, per Voi stessi e per l’altro, tanto più se ci sono figli …
E’ il più bel regalo che possiate fare a Voi stessi e, se ci sono, ai Vostri Figli.
E lo dico contro il mio interesse economico perché una consensuale fa guadagnare poco all’ avvocato …
Meditate...
Proseguirò l’argomento parlando del trauma sistemico e dell’influenza dell’epigenetica nelle separazioni prossimamente.

Evi

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