mercoledì 19 giugno 2013

E se il marito cambia sesso durante il matrimonio e diventa donna?



Cari amiche,

prendendo spunto anche dal Gay Pride tenutosi a Vicenza sabato scorso Vi sottopongo questa ordinanza della Prima Cassazione che ha rimesso alla Corte Costituzionale se sia costituzionale o meno la norma che fa dipendere dalla rettificazione del sesso lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal soggetto che ha esercitato il diritto sopra indicato, con conseguenze irreparabili sulla conservazione del vincolo anche nei confronti dell’altro coniuge.

A sollevare la questione è stata la prima Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 14329/2013 dd 6.6.2013

Secondo gli ermellini, infatti, è “configurabile un contrasto tra l’articolo 4 della legge n. 164 del 1982 e gli artt. 2 e 29 della Costituzione e con gli artt. 8 e 12 della CEDU, nella parte in cui la norma censurata fa conseguire come effetto automatico del passaggio in giudicato della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso

Nel “prospettato dubbio di costituzionalità”, prosegue la Corte, depone anche una recentissima pronuncia della Corte Europea dei diritti umani in merito ad un caso finlandese. Applicando analoghi criteri al nostro ordinamento, osserva la Corte, “la mancanza di proporzionalità e l’ingiustificata ingerenza statuale appaiono senz’altro ravvisabili, in ordine ai parametri costituiti dagli artt. 8 e 12, in un sistema che non offre alcuna alternativa ai coniugi, determinando una netta e definitiva soluzione di continuità tra passato e presente della relazione coniugale e decretandone la irreversibile caducazione”. Non solo, la Cassazione ricorda che anche la Germania e l’Austria hanno dichiarato l’illegittimità di norme sostanzialmente analoghe.

La vicenda, in particolare, riguarda una coppia emiliana: il marito, nel 2009, decide di cambiare sesso. Dopo la pronuncia di rettifica di sesso, l’ufficiale di stato civile aveva annotato nel registro degli atti del Comune di Bologna, la cessazione degli effetti civili del matrimonio del transessuale. La coppia, dunque, si era rivolta al giudice civile per chiedere la cancellazione di questa annotazione e il tribunale di Modena aveva dato loro ragione, rilevando che «l’annotazione di scioglimento del matrimonio per l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso può eseguirsi solo in ragione di una sentenza dell’autorità giudiziaria che dichiari la cessazione del vincolo coniugale». 

La Corte d’appello di Bologna, invece, accogliendo il ricorso del ministero dell’Interno, aveva ribaltato il verdetto sostenendo che «consentire il permanere del vincolo matrimoniale, rettificato che sia il sesso dei coniugi, significa mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità, la diversità sessuale dei coniugi, dovendosi ritenere tutta la disciplina normativa dell’istituto rivolta ad affermare tale requisito».

Altra cosa i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Secondo i giudici dunque “da uno stato di massima stabilità e protezione giuridica costituzionale e di diritto positivo non soltanto codicistico, si trasmigra, contro la volontà dei componenti la coppia coniugata, verso una condizione di totale indeterminatezza”. 

Anche se poi gli ermellini si affrettano a precisare: “Non può essere trascurato, peraltro, che la sfera dei diritti complessivamente connessi alla rettificazione di sesso ed al fenomeno del transessualismo è del tutto peculiare e non omologabile od equiparabile alla condizione della coppie dello stesso sesso che richiedono a vario titolo il riconoscimento delle proprie relazioni stabili”.

Sotto la lente anche la posizione dell’altro coniuge, il quale si trova d’un tratto deprivato del vincolo matrimoniale senza potersi opporre alla notifica della cessazione degli effetti del matrimonio e senza neppure aver esercitato il diritto alla rettificazione dell’attribuzione di sesso.

Con amore

Evi

2 commenti:

Anonimo ha detto...

argomento non adatto a questo bellissimo blog

donneincontatto ha detto...

caro/a lettore/lettrice, in che senso intendi "non adatto"?